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Acquistare e utilizzare in modo legale il software di seconda mano

  1. 1. I principi generali rispetto la situazione giuridica nel caso della vendita dei prodotti software di seconda mano.

Di solito, un diritto illimitato di uso di una licenza software acquistato legalmente si può vendere ad una terza parte (ad un terzo).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), in qualità di autorità principale della giurisprudenza dell’Unione Europea, tramite la Delibera CGUE-128/11, presenta molto chiaro lo stesso problema e dichiara il commercio con i programma software come legale.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha deciso che si ammette anche la vendita di prodotti software second-hand trasmessi (venduti) online.
In questo caso il venditore deve considerare e provvedere alla cancellazione di tutte le copie dello stesso programma dal suo sistema.
Il sistema “myKey” è inteso a verificare, prima dell’acquisto e la vendita dei prodotti software, la licenza e le condizioni di vendita (acquisto) del suddetto software e di garantire l’adeguata pulizia del sistema per facilitare il trasferimento legale delle licenze software ai clienti.

  1. Che significa l’esaurimento dei diritti?

Per quanto riguarda la vendita dei prodotti software usati (second-hand) si parla di solito dell’esaurimento dei diritti di distribuzione del produttore software (il cosiddetto principio di esaurimento). Cosa si nasconde in realtà dietro lo stesso principio?
In questo caso, il principio di esaurimento prevede che nel caso della prima vendita di una copia di un prodotto software second-hand, nell’ambito della Comunità Economica Europea (“il mercato comune” – che include l’Unione Europea insieme alla Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la rivendita del programma software in causa è autorizzata anche senza l’accordo del produttore.
Il produttore del soft non ha più, di conseguenza, nessun’influenza rispetto qualsiasi cosa succeda ulteriormente col suo prodotto software. Dunque, il nuovo proprietario (titolare) ha la libertà di rivendere il prodotto.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) prevede nella Delibera fondamentale CGUE 128/11 il fatto che anche nel caso di una vendita (trasferimento) successiva del diritto rispetto la licenza, il produttore software non potrà mai opporsi alla rivendita di una copia dello stesso programma.
Inoltre, nel caso della prima vendita, la modalità di distribuzione non è rilevante- cioè non importa se la distribuzione si fa fisicamente o digitale.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) afferma chiaramente che nel caso delle licenze acquistate online per i programma software (usati) acquistati, l’acquirente ha il diritto di scaricare di nuovo il programma in causa dal produttore mentre l’esaurimento del diritto di distribuzione per la copia del programma si estende anche sulle versioni migliorati ed aggiornati del suddetto software.

  1. La situazione giuridica nel caso della vendita di licenze second-hand multiple

I previsti della Delibera CGUE 128/11 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si applicano anche nel caso della vendita di licenze second-hand multiple e della separazione giuridica delle stesse nell’ambito del gruppo di licenze. In modo simile, si va dalla presunzione che il principio dell’esaurimento si applica nel caso di ognuna prima vendita del software.
In questo contesto, i produttori di software sostengono spesse volte che in una situazione di genere deve applicarsi la cosiddetta “interdizione di separazione” mentre la stessa cosa è interpretata a modo erroneo.
Ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la stessa interdizione dovrebbe essere limitata e riferirsi soltanto alle licenze individuali e non alla vendita parziale dei gruppi di licenze, che ammette la commercializzazione di un numero determinato di licenze individuali dallo stesso gruppo – ad esempio le licenze multiple.
Dunque, la Corte di Giustizia Europea congiunge l’interdizione di separazione solo con la situazione in cui una licenza individuale è “divisa” per sia utilizzata ma non anche con la situazione in cui una licenza (parte da un gruppo di licenze/ licenze multiple) è venduta.
La stessa interpretazione è stata confermata finora dalla giurisprudenza, regolarmente.
Con una semplice vendita non si possono generare di più licenze che quelle acquistate prima.
Inoltre, la rivendita non è impedita per il semplice motivo che il produttore del software ha previsto un numero unico di seria per i posti multipli.
Il fatto che il riferimento del prodotto software è correlato con uno o tanti numeri di seria non ha nessun impatto sul numero di licenze (ai sensi della Corte di Giustizia Europea). Ai fini di garantire il trasferimento ai suoi clienti, ai sensi della legislazione vigente, myKey considera la totalità dei parametri legali esistenti.

  1. La situazione giuridica nel caso di una vendita di licenze OEM second-hand

Nel caso delle licenze OEM si dichiara spesse volte che non è possibile fare uno scollegamento hardware (computer) – software nel caso di una versione software OEM.
In questo senso, le condizioni di uso previste da qualche produttore comprendono delle clausole software speciali in cui provvedono che il trasferimento del software OEM si può fare soltanto nel caso della vendita del computer, tanto tramite la vendita ma anche tramite trasferimento, con la condizione che il venditore non mantenga nessuna copia dello stesso software.
Invece la giurisprudenza si è opposta alla stessa politica di conferimento della licenza. Il principio guida di una Delibera della Corte di Giustizia Federale Suprema Tedesca (BGH, I ZR 244/97) prevede che un produttore software non può imporre il proprio interesse che una versione del programma software (OEM) offerta ad un prezzo competitivo sia venduta soltanto insieme ad un nuovo computer, ammettendo dall’inizio che lui offre soltanto un diritto di uso limitato basato unitamente per la stessa modalità di distribuzione.
Nel caso in cui la versione del programma è inclusa nel circuito commerciale da parte di un produttore oppure con l’accordo dello stesso, la distribuzione (il trasferimento) del prodotto è libera, in base alla motivazione di esaurimento del diritto di proprietà intellettuale rispetto le restrizioni della distribuzione, indipendentemente dei limiti di fondo del diritto di uso acquistato.

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